Articolo

Agenti d'affari in mediazione: attenzione alle sanzioni disciplinari 

Per chi violi i suoi doveri e manchi a qualcuno degli obblighi professionali 

L'agente d'affari in mediazione che viola i suoi doveri e manca a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la sua attività è soggetto a sanzioni disciplinari.

L'adozione del relativo provvedimento è di competenza della Giunta camerale.

Nel ricordare che l'art. 1759 c.c. dispone che il mediatore comunichi alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso, si richiama l'attenzione degli operatori immobiliari sulle situazioni che più frequentemente portano il consumatore a fare una segnalazione alla Camera di Commercio:

  • mancata verifica della regolarità catastale e urbanistica dell'immobile posto in vendita e conseguente pubblicità ingannevole o slittamento della conclusione della trattativa o, nel peggiore dei casi, risoluzione dell'accordo;
  • mancato inserimento della clausola sospensiva che condiziona la proposta di acquisto all'ottenimento di un finanziamento (con possibili pesanti conseguenze a carico dell’acquirente);
  • svolgimento dell'attività mediatizia da parte di collaboratori dell'impresa non abilitati (il che comporta sanzione disciplinare a carico dell’agente e sanzione amministrativa a carico del collaboratore non abilitato).

Info qui